Art. 4.
(Istituzione di un Comitato parlamentare di controllo).

      1. È istituito un Comitato parlamentare di controllo sulle operazioni internazionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).
      2. Il Comitato parlamentare di controllo è composto da sei senatori e da sei deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.

 

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      3. Il Governo fornisce al Comitato parlamentare di controllo elementi di conoscenza e di valutazione ai fini della sua attività, anche classificati in ordine alla preparazione, alle regole di ingaggio, ai compiti e allo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al comma 1.
      4. I componenti del Comitato parlamentare di controllo sono tenuti al segreto relativamente a tutte le notizie e i documenti ricevuti che sono coperti da classifica di segretezza.